1 ottobre 2009

Riqualificazione energetica negli edifici

Riqualificazione energetica negli edifici

Emanato il decreto che semplifica le procedure e riduce gli adempimenti burocratici.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2009 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 06/08/2009 emanato in attuazione dell'art. 29, comma 6, della L. 2/2009 (di conversione in legge del cosiddetto «decreto anticrisi»), il quale prevedeva appunto l'emanazione di un provvedimento finalizzato a semplificare le procedure e a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
Il decreto modifica in diversi punti il D.M.19/02/2007, che reca il complesso delle disposizioni attuative dei commi 344, 345, 346 e 347 della L. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi ivi previsti. Sono dunque di seguito segnalate le principali novità apportate dal decreto, rimandando al testo coordinato del D.M. 19/02/2009 disponibile, con tutti gli altri provvedimenti di interesse concernenti le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nel Dossier dedicato.

Dichiarazione asseverata del tecnico di rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti: ora può essere sostituita da (e non più «compresa nell'ambito di») quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto alle opere, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Leg.vo 192/2005 ai fini della dichiarazione di fine lavori, ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, di cui all'art. 28, comma 1, della L. 10/1991.

Calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica: si specifica che devono essere condotti non più in base all'Allegato I al citato D. Leg.vo 192/2005, ma in base ai decreti attuativi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto. Si tratta in pratica, per quanto attiene al suo ambito di applicazione, del D.P.R. 02/04/2009, n. 59.

Sostituzione di finestre comprensive di infissi: la certificazione dei produttori attestante il rispetto dei requisiti minimi non deve più essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari: per i pannelli solari realizzati in autocostruzione non occorre più la certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato, ma è sufficiente solamente l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: viene specificato che i generatori di calore a condensazione possono essere sia ad aria che ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate solo se ciò è tecnicamente compatibile; per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia realizzati a partire dal 2009, possono essere installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all'Allegato I al D.M. 19/02/2009, inserito dal nuovo decreto in commento; per gli stessi lavori di cui al periodo precedente, realizzati a partire dal 2010 non è inoltre più necessario il rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea del 08/11/2007;

Cumulabilità delle agevolazioni: le detrazioni non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del D.M.19/02/2009 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

la fonte : Legislazione Tecnica
http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=1445&err_code=NOCK

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