10 dicembre 2009

Determinazione e gestione del rumore ambientale

I requisiti acustici degli edifici non hanno effetto nelle compravendite. Necessaria l'asseverazione del tecnico di esecuzione a regola d'arte. DDL Comunitaria 2009.

L'articolo 11 del DDL S.1781, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009», già approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente in corso di esame ini Senato, modifica l'art. 11 della recente L. 88/2009.
Tale articolo reca una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini dell'integrazione nell'ordinamento della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale e per assicurare l'omogeneità delle normativa di settore, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi. Oggetto della delega è il riordino e la riforma della normativa in materia di tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione del rumore ambientale.


In primo luogo il DDL, attualmente ancora non in vigore, in esame prevede la proroga di ulteriori sei mesi del termine per l'esercizio della delega.
Inoltre viene sostituito il comma 5 del citato art. 11 della L. 88/2009, il quale, nel testo attualmente in vigore, prevede la non applicabilità della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), della L. 447/1995, ai rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di immobili edificati dopo l'entrata in vigore della legge comunitaria in commento. Tali requisiti sono individuati dal D.P.C.M. 05/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).
Il nuovo testo del comma 5, recato dal DDL in esame, oltre a precisare che la disciplina transitoria sarà applicabile sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi con i quali verrà esercitata la delega per l'integrazione della direttiva 2002/49/CE, conferma quanto previsto dal testo attuale del comma 5 e cioè che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non ha efficacia nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi, precisa che rimangono fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato, e conferma inoltre la necessità dell'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, della esecuzione dei lavori a regola d'arte.


continua....

(fonte http://www.legislazionetecnica.it )

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