18 febbraio 2010

Distanze dalle costruzioni di balconi e sporgenze

Distanze dalle costruzioni di balconi e sporgenze
Non sono computabili gli elementi con funzione meramente ornamentale, mentre lo sono balconi e scale esterne.
Con la recente Ordinanza n. 424 in data 27/01/2010 il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti, in merito di distanze legali tra le costruzioni, in merito a quali siano le parti degli edifici da computare a tali fini.
La pronuncia è stata resa in merito al provvedimento con il quale il TAR della Lombardia aveva ordinato la demolizione di un manufatto consistente in una rampa di scale esterna al fabbricato, giudicando tale manufatto, seppure non qualificabile come volume abitabile coperto, idoneo ad estendere ed ampliare la consistenza esterna del fabbricato.
Ha ribadito infatti la Corte che «... in tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppur non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato ...».

fonte http://www.legislazionetecnica.it

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